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Nella Legge di Stabilità 2013: possibile annullamento delle cartelle di Equitalia

Equitalia fa un passo indietro sulle cartelle pazze; infatti saranno gli enti creditori ad occuparsi del diniego o dell’accoglimento della domanda di sgravio, alla società di riscossione rimarranno in gestione le istanze di contestazione degli addebiti dei contribuenti su cui compirà un semplice controllo formale. Toccherà, quindi, agli enti creditori rendere noti i motivi della pretesa entro 220 giorni ed Equitalia procederà all’annullamento del ruolo. Queste sono le indicazioni operative provenienti dalla società della riscossione e sono il frutto delle norme sulla sospensione delle cartelle introdotte dalla legge di stabilità 2013.

Considerata la retroattività delle disposizioni inserite nella legge di stabilità, Equitalia invita nella direttiva, anticipata da Italia Oggi, i propri operatori a mantenere fede al calendario dei termini stabiliti dalla legge evitando il più possibile ritardi. Il debitore, dunque, che riceve una cartella per un ruolo interessato da prescrizione, decadenza, provvedimento di sgravio, sospensione giudiziale, sentenza che abbia annullato la pretesa dell’ente creditore, pagamento effettuato a beneficio dell’ente creditore o in definitiva qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito ha 90 giorni di tempo per inviare a Equitalia la richiesta, anche telematicamente, con il modello allegato alla direttiva.

Entro 10 giorni, dove aver effettuato la presentazione, la pratica dovrà essere inviata all’ente creditore e sarà quest’ultimo, evidenzia la direttiva, ad accingersi “al controllo puntuale delle circostanze documentate“. Se le ragioni del creditore vengono confermate, è necessario procedere “alla sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui sistemi informativi del concessionario”. Passati 60 giorni sarà sempre l’ente creditore, e non Equitalia, a comunicare la conferma “al debitore, a mezzo raccomandata o pec, la correttezza della documentazione prodotta o al contrario ad avvertire dell’idoneità della stessa”.

Equitalia, quindi, si riserva di intervenire solo in ultima istanza, passati 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, di fronte all’inerzia dell‘ente creditore procede all’annullamento di diritto con il discarico automatico dei rispettivi ruoli e l’eliminazione degli importi dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore. Secondo la direttiva, l’ente creditore manda la comunicazione e provvede agli adempimenti previsti a suo carico entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità.

” Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data” , sostiene Equitalia le partite sono annullate di diritto e il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli”. Equitalia, per scongiurare inerzie pericolose, sottolinea che è “necessario che le dichiarazioni comunque pervenute siano protocollate in giornata secondo le regole in uso presso ciascuna società”.

Equitalia si occuperà di un semplice controllo formale della documentazione tanto che nella direttiva evidenzia che ” l’esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all’ente creditore”. E’ proprio quest’ultimo che qualora ci siano documenti contraffatti sporge denuncia all‘autorità giudiziaria e attiva contestualmente un monitoraggio mensile sull’attività degli enti “ al fine di sollecitarne in tempo utile, in presenza di relativa inerzia gli adempimenti di competenza” ed evitare il decorrere dei 220 giorni.

Equitalia assume su di sé il ruolo di ente creditore solo per quei tributi che amministra anche in regime convenzionale come Irap, addizionali regionali e comunali all’Irpef e aiuti di stato illegittimi. In queste circostanze Equitalia ritiene che “almeno nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, le funzioni attribuite agli enti creditori debbano essere svolte dai propri uffici”.

tratto da leggioggi.it

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