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Condoni Iva senza autodenuncia

Condoni Iva senza autodenuncia

Diego Avolio 14 gennaio 2012

In questo articolo




Tempo di accertamenti: l'agenzia delle Entrate inaugura l'anno nuovo con la circolare n. 1/E di ieri, in tema di controlli per i contribuenti che hanno aderito al condono Iva del 2002, poi dichiarato illegittimo dalla Corte di Lussemburgo.
Il problema è stato dibattuto per molto tempo dagli operatori, nel frattempo letteralmente "travolti" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011, che, legittimando il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di procedimento penale, avrebbe rischiato di rimettere "automaticamente" in gioco annualità oramai chiuse con il condono, in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal decreto legislativo 74/2000. Come sarebbe possibile che un condono voluto dal legislatore venga prima dichiarato illegittimo e possa poi produrre una sorta di "autodenuncia" per il contribuente?
L'agenzia delle Entrate ha cercato di venire incontro alle esigenze di tutela dei contribuenti, precisando che i dati relativi alla sanatoria Iva non possono in nessuno caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l'obbligo di denuncia e la riespansione del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni.
La proroga prodotta dal "raddoppio" dei termini si riferirebbe, peraltro, esclusivamente ai periodi d'imposta per il quale il contribuente si sia avvalso, ai fini Iva, delle sanatorie previste dalla legge 289/2002, vale a dire le annualità 2000 e 2001 (in caso di omessa dichiarazione) e 2002, per le quali l'approssimarsi della scadenza del termine per l'accertamento avrebbe potuto costituire un ostacolo all'effettuazione di adeguate attività di controllo. A questo fine, l'agenzia delle Entrate precisa che, sebbene la sentenza della Corte costituzionale si riferisca esclusivamente all'articolo 9 della legge 289/2002, il cosiddetto condono tombale, gli stessi principi dovrebbero valere anche per le sanatorie disciplinate agli articoli 7 (concordato), 8 (integrativa semplice) e 15 (chiusura liti potenziali). Rimarrebbe esclusa la sanatoria disciplinata all'articolo 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti).
Sul piano operativo gli uffici delle Entrate sono chiamati, sia in presenza sia in assenza di un'attività istruttoria pregressa, a valutare tempestivamente ogni elemento o atto utile che, se penalmente rilevante, consenta l'accertamento delle annualità condonabili.
Sotto questo profilo si poneva il problema di comprendere se per la sussistenza delle violazioni penalmente rilevanti gli uffici potessero far riferimento agli elementi dichiarati dal contribuente per fruire delle sanatorie. La risposta dell'agenzia delle Entrate è sostanzialmente negativa, anche se le motivazioni sono diverse a seconda della sanatoria considerata.In particolare, le Entrate sostengono che l'adesione alle sanatorie non rappresenta, di per sé, un indizio di violazione penale idoneo a generare l'obbligo di denuncia. Per quanto riguarda l'integrativa semplice, a dire delle Entrate, non costituisce autodenuncia penalmente rilevante e tale affermazione sarebbe confortata dal tenore letterale dello stesso articolo 8, comma 12 della legge 289/2002. Con riguardo, invece, al condono tombale, questa sanatoria non può essere presa a base per la configurabilità di un reato in quanto la somma versata, pur se superiore alle soglie di punibilità, era del tutto svincolata da irregolarità e calcolata su una percentuale forfettaria dell'Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, divenuta esigibile nel periodo d'imposta. Analoghe considerazioni in relazione alla definizione automatica di redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi (articolo 7) che, pur avendo caratteristiche proprie, presenterebbe forti elementi di identità con le sanatorie degli articoli 8 e 9.
Per quanto riguarda, poi, la regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14 della legge 289/2002) a dire dell'agenzia delle Entrate non può essere presa di per sé a base per la configurazione di un reato, in quanto effettuata in esecuzione dell'integrativa semplice e del tombale.
Gli uffici, pertanto, in presenza di una di queste sanatorie non potranno considerare gli importi regolarizzati quale fonte di innesco automatico per attivare le successive attività di controllo. Al contrario, le attività di controllo dovranno derivare dagli eventuali ed ulteriori elementi già agli atti dell'ufficio, a suo tempo non valorizzati a causa dell'adesione al condono.
Per i processi verbali di constatazione e gli accertamenti definiti con l'articolo 15 della legge 289/2002, gli uffici procederanno a un riesame per verificare l'esistenza dei presupposti di reato, procedendo così alla denuncia penale e all'emissione degli atti di accertamento.
I principali chiarimenti
01|I TERMINI
La riapertura dei termini per l'accertamento si riferisce esclusivamente ai periodi d'imposta 2000 e 2001 (in caso di omessa dichiarazione) e 2002
02|LE SANATORIE
Le sanatorie che per le Entrate sono interessate dalla "riespansione" dell'attività di accertamento sono:
articolo 7 (definizione automatica per gli anni pregressi);
articolo 8 (integrazione degli imponibili per gli anni pregressi);
articolo 9 (condono tombale);
articolo 15 (definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)
03|LE DICHIARAZIONI
È da escludere che gli elementi indicati nelle dichiarazioni di sanatoria a suo tempo presentate possano fungere di per sé da fonte di innesco per attività di controllo sulle annualità oggetto di condono
04|I CONTROLLI
Le attività di controllo dovranno invece essere effettuate in presenza di altri elementi già agli atti degli uffici, dai quali emergano circostanze a suo tempo non valorizzate, ovvero sopraggiunte, e in relazione alle quali possa ravvisarsi l'obbligo, per le annualità ancora accertabili, di denuncia penale
05|L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le direzioni regionali e provinciali dell'agenzia delle Entrate si attiveranno al fine di:
effettuare ogni possibile approfondimento volto a individuare l'eventuale esistenza di elementi idonei a configurare violazioni penalmente rilevanti;
eseguire le attività propedeutiche alla constatazione delle violazioni penalmente rilevanti, inoltrando immediatamente la denuncia;
emettere l'atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
Analoga attivazione sarà seguita per i processi verbali di constatazione e gli accertamenti definiti ex articolo 15 della legge 289/2002, onde procedere alla denuncia penale e alla riemissione dell'atto di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.




tratto da ilsole24ore.com

 

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