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Anatocismo banche: norma Milleproroghe 2012 su ricorsi per interessi su interessi cancellata

La Corta Costituzionale boccia articolo Milleproroghe 2010 su anatocismo: la sentenza

La Corte costituzionale ha bocciato ieri la norma del passato decreto milleproroghe che aveva tagliato drasticamente i tempi per presentare ricorso sull'anatocismo. Il termine anatocismo indica la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi).

Nella prassi bancaria, tali interessi si definiscono composti. Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.

Nonostante l’anatocismo sia un istituto conosciuto dal prestito ad interesse, la normativa italiana non è completa al riguardo, tanto che la disciplina si basa ancora sul codice civile del 1942, ed in particolare sull'art. 1283 c.c.

Secondo questa norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.

Secondo la Corte, l'articolo 2, comma 61, del Dl 225 del 2010 (Dl Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011), disponendo con efficacia retroattiva sui termini di prescrizione, viola l'articolo 3 della Costituzione.

La norma censurata è quella secondo cui ‘In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’.

Autore:

Marianna Quatraro

tratto da businessonline.it

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